Tar Toscana, legittima la sospensione della concessione alla sala Bingo che installa totem


  E’ legittimo il provvedimento della sospensione della concessione alla sala Bingo che ha installato al suo interno skill games per i quali l’amministrazione dei Monopoli ha negato l’autorizzazione.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2163 del 2010, proposto da:
XXXXXX., rappresentata e difesa dagli avv. Marco Ripamonti, Gaetano Lepore, Giulio Marinelli, con domicilio eletto presso l’avv.Giulio Marinelli in Firenze, via Bolognese 55;
contro
Ministero dell’Economia e delle Finanze Ufficio Regionale Monopoli di Stato della Toscana ed Umbria; Aams – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato, rappresentati e difesi per legge dall’Avvocatura Distrettuale di Firenze, domiciliata in Firenze, via degli Arazzieri 4;
per l’annullamento
della nota prot. 42791 del 13 ottobre 2010 dell’Ufficio Regionale Monopoli di Stato della Toscana ed Umbria, con la quale è stata disposta la sospensione della concessione relativa alla sala Bingo Stella con conseguente chiusura della sala dal giorno 7 al giorno 9 gennaio 2011;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di di Aams – Amministrazione Autonoma Monopoli di Stato e del Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Viste le memorie difensive;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 18 aprile 2013 il dott. Ugo De Carlo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La società ricorrente impugnava l’atto con cui era stata disposta la sospensione della concessione relativa alla sala Bingo XXXXX con conseguente chiusura della sala dal giorno 7 al giorno 9 gennaio 2011.
In data 19 maggio 2010 è stata effettuata una verifica da parte di AAMS – Ufficio Regionale della Toscana ed Umbria – presso la sala bingo gestita dalla società ricorrente che si era conclusa con la redazione di un verbale nel quale si affermava che “Per quanto è stato possibile accertare, verificare e constatare, si è riscontrato che la conduzione della sala è svolta regolarmente ed in conformità della normativa vigente” .
L’accertamento della presenza delle postazioni skill games non aveva impedito al verbalizzante di concedere per la regolarità della gestione della sala bingo in questione mentre successivamente si contestava proprio tale particolare; con memoria difensiva la società rappresentava che le postazioni skill games sono state denunciate alla Questura di Prato e sono state installate esclusivamente all’interno delle sale slot ed erano state autorizzate da AAMS con concessione 4206.
Nell’unico motivo di ricorso si contesta che il provvedimento indicato in epigrafe è viziato palesemente per manifesta illogicità e contraddittorietà in quanto il verbale di verifica, in virtù del quale è stata irrogata la sanzione impugnata, pur constatando la presenza delle postazioni skill games, ha concluso per l’assoluta regolarità della conduzione della sala bingo gestita dalla società ricorrente.
Il decreto direttoriale del 16 novembre 2000 e successive modifiche ed integrazioni, recante disposizioni sulle modalità di esecuzione del gioco del Bingo, non pone alcun divieto in ordine alla installazione delle postazioni skill games, che nel caso di specie, è stata effettuata solo ed esclusivamente nella sala dedicata all’installazione degli apparecchi denominati slot.
Il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 5 febbraio 2010, recante disposizioni sulla disciplina dei giochi di abilità (cd skill games) non impone alcun divieto in ordine alla installazione degli stessi presso le sale bingo seppur in un ambiente autonomo.
A ciò si aggiunga che il decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2007 all’art.3 comma 2° contempla la possibilità di installare presso le sale bingo gli apparecchi da intrattenimento purchè collocati in locali separati da quelli dove si svolge il gioco bingo; in altri termini la ratio della normativa in esame è impedire la commistione del gioco bingo con altre tipologie di giochi all’interno della medesima sala.
Si lamenta inoltre nel caso di specie un evidente violazione del principio di proporzionalità.
Si costituiva il Ministero dell’Economia e delle Finanze che chiedeva il rigetto del ricorso.
Alla camera di consiglio del 4.1.2011 veniva respinta l’istanza cautelare per mancanza di periculum.
Il ricorso non è fondato.
Dall’esame della documentazione in atti risulta che la presunta regolarità scaturita all’esito del controllo dell’amministrazione si riferisce esclusivamente alla gestione della sala Bingo e non involge anche il problema delle apparecchiature che consentono il gioco a distanza.
Infatti la società ricorrente si affrettò a chiedere subito dopo l’ispezione l’autorizzazione per l’installazione degli skill games.
La concessione 4206 era stata rilasciata ad altro soggetto e la circolare 1325 dell’AAMS così concludeva in merito: “Ad oggi, pertanto, nell’ambito dei giochi pubblici, l’unica ipotesi lecita di attivazione di totem è quella prevista dall’art. 11-quinquiesdecies del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e cioè la possibilità che i concessionari per l’esercizio a quota fissa, sempreché autorizzati da AAMS, attivino apparecchiature installate in locali diversi dalla sede autorizzata, per consentire al giocatore l’effettuazione telematica delle giocate verso tutti i concessionari autorizzati all’esercizio di tali scommesse”.
Infatti la richiesta di autorizzazione presentata subito dopo l’ispezione è stata negata con provvedimento divenuto ormai inoppugnabile.
La sanzione è stata perciò correttamente irrogata ed il ricorso deve essere respinto.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dipositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna la società ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.000.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 18 aprile 2013 con l’intervento dei magistrati:
Angela Radesi, Presidente
Luigi Viola, Consigliere
Ugo De Carlo, Primo Referendario, Estensore
IL PRESIDENTE